l'assunzione di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di
dottorato di ricerca, se il relativo programma di ricerca è concordato con il beneficiario , previa specifica e formale
intesa tra le parti e sempre a condizione che:
- si riferiscano a atti stipulati nell'anno di riferimento del credito di imposta;
- il committente realizzi, nel periodo di riferimento del credito d'imposta, un incremento netto della spesa per la copertura
degli oneri relativi a borse di dottorato;
- nel caso di impresa già beneficiaria, nei tre anni precedenti la presentazione delle domande per la richiesta dell'agevolazione in esame, di altre agevolazioni indicate dall'ente erogatore o dal provvedimento di legge che le disciplina come entranti fra gli aiuti a titolo di "de minimis", la stessa rispetti, per un periodo di tre anni dalla data di concessione della prima agevolazione "de minimis", il limite di cumulo di 100.00 Euro di agevolazioni "de minimis" complessivamente ottenute;
- per le sole imprese di grandi dimensioni il suddetto investimento in ricerca sia aggiuntivo secondo i parametri della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo(10);
L'entità dell'agevolazione è pari al 60% nella forma del credito d'imposta,
degli importi per l'assunzione degli oneri relativi alle borse di studio;
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