l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione di attività di ricerca
industriale, nonchè studi e ricerche sui processi produttivi, attività applicative dei risultati delle ricerche , formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie , di prove e test sperimentali a condizione che :
- le commesse o i contratti siano affidati ad università, enti pubblici e istituzionali di ricerca ex art. 8 D.P.C.M 30 dicembre 1993, n° 593, ENEA (Ente per le nuove tecnologie,l'energia e l'ambiente), l'ASI (Agenzia spaziale italiana), fondazioni private che svolgono direttamente attività di
ricerca, nonchè a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati inclusi in apposito albo ministeriale;
- si riferiscano ad atti stipulati nell'anno di riferimento del credito d'imposta;
- il committente non partecipi direttamente o indirettamente al capitale del soggetto commisionario in misura superiore al 10%;
- il committente non sia parteciapto direttamente o indirettamente al proprio capitale dal soggetto commisionario in misura superiore al 10%;
- il committente realizzi, nell'anno di riferimento del credito d'imposta, un incremento netto degli importi dei contratti di ricerca commissionati;
- per le sole imprese di grandi dimensioni il suddetto investimento in ricerca sia aggiuntivo secondo i parametri della
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo
L'entità dell'agevolazione concessa è pari al 50% nella forma del credito d'imposta
dell'importo dei contratti di ricerca, fino ad un massimo di 400 milioni di lire all'anno per soggetto beneficiario e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato
alla ricerca . I soggetti beneficiari di questa agevolazione, tuttavia possono richiedere in alternativa
al credito d'imposta , l'erogazione di un equivalente Contributo nella spesa pari al 50% dell'importo dei contratti di ricerca fermi restando i limiti massimi sabiliti.
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