Decreto Legislativo 297/99
Il D. L.vo 297/99 consente esclusivamente ai seguenti soggetti:
- professori e ricercatori universitari;
- personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca
di cui all'articolo 8 del DPCM 0 dicembre 1993, n. 593,
e successive modificazioni, ENEA, ASI;
- dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca
di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
la presentazione di richieste di finanziamento per lo sviluppo di ricerche altamente tecnologiche tramite la costituzione di nuove strutture societaria denominate start up anche congiuntamente con:
- università, enti di ricerca di cui all'articolo 8 del
DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI;
- società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385,
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
- fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n.344,
- società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite
con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991,
- fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58,
- intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- uno o più dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)
dell'articolo 5, comma 1, del decreto 8 agosto 2000.
I proponenti devono presentare una descrizione dettagliata del progetto di ricerca, ai sensi delle definizioni riportate all'articolo 2 del decreto 8 agosto 2000, unitamente alle informazioni relative al mercato di riferimento, nonchè ad un piano di sviluppo e un piano finanziario della nuova società.
I proponenti si impegnano, altresì, a fornire tutti gli elementi complementari necessari alla valutazione della richiesta.
A favore della nuova società è riconosciuto, nella forma del contributo nella spesa, nel limite massimo di 1 miliardo di Lire, secondo le seguenti percentuali di intervento:- 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di ricerca industriale;
- 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attività di sviluppo precompetitive.