Legge 297/99
Possono essere beneficiari di finanziamenti per la ricerca:
- le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi;
- le imprese esercenti attività di trasporto;
- le imprese artigiane di produzione;
- i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;
- le società consorzi costituiti da imprese e centri di ricerca;
- i parchi scientifici e tecnologici;
Sono finanziabili le attività che tendono a sviluppare nuovi prodotti o nuovi processi produttivi.
Quindi lo strumento di legge non finanzia l'acquisto di impianti e macchinari presenti sul mercato.
E' ammessa ai benefici l'attività svolta internamente (e in parte affidata
a laboratori o società esterne ) che portano al miglioramento significativo
di un prodotto o di un processo produttivo.
Tale prodotto deve però superare lo stato dell'arte dei prodotti che
attualmente si trovano sul mercato.
Sono anche finanziabili innovativi processi produttivi (rispetto allo stato dell'arte)
in cui siani preponderanti le attività di ricerca e
rispetto a quelle di sviluppo precompetitivo.
Per chiarire tali definizioni :
- ricerca industriale : mira all'acquisizione di conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi che consentano un notevole miglioramento degli stessi.
- sviluppo : concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota dimostrativi che comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti.
Per accedere ai contributi occorre predisporre una domanda corredata da un progetto relativo alla tecnologia
Il progetto è sottoposto ad una analisi valutativa economica svolta da parte di una Banca e da un esame tecnico svolto da un Professore Universitario.