Legge 46/82 : sommario
La legge 46 del 1982 è, come risulta dalla sua longevità, una norma di base su cui si sono innestante nel tempo diversi altri articolati di legge che hanno fatto modificare nel tempo la sua applicazione.
Tra decreti e circolari sono circa un centinaio i dispositivi agganciati alla Legge 46/82.
La legge in questione finanzia l’innovazione tecnologica distinguendola dalla attività
di ricerca industriale, la caratteristica dei progetti finanziati tramite la legge 46/82 è
quella di avere una preponderante attività di sviluppo precompetitivo.
Dal 2001 i finanziamenti alla innovazione sono passati dalla presentazione a sportello, cioè le aziende presentavano i loro progetti in qualsiasi periodo e il ministero effettuava l’istruttoria, alla presentazione a bando. Il bando prevede che ci siano dei temi specifici su cui i progetti devono vertere e la possibilità di presentare il progetto in una finestra temporale che solitamente va da 6 0 o al massimo 90 giorni, scaduti i quali si deve attendere un bando successivo.
Ora è chiaro che parlare di Legge 46/82 senza far riferimento ai bandi oggi non ha più senso. Ma la norma fornisce le linee generali che ogni bando riprende, vediamoli:Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni del Fondo Rotativo per l'Innovazione Tecnologica i seguenti soggetti:- imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;
- imprese che esercitano attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese agricole che svolgono anche attività di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
- imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- centri di ricerca, con personalità giuridica autonoma, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c);
- consorzi e società consortili, a condizione che la partecipazione finanziaria al fondo o al capitale sociale dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) sia superiore al 50%. Il valore di tale partecipazione finanziaria è fissato al 30% per i consorzi e società? consortili aventi sede nelle aree del territorio nazionale considerate depresse ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie;
- altri soggetti individuati dai bandi di cui all'articolo 11 della Direttiva.