Finanziamenti imprese e innovazione tecnologica
|| Sviluppo imprese
|| Servizi alle
pubbliche amministrazioni
|| Finanziamenti
agevolati
|| Team
|| News
|| Area clienti
|| Clienti
|| Mappa sito
 
bandi e corsi di formazione
 
Nuovo bando per il commercio elettronico (3° bando legge 388)
 
Legge 488/92
 

Project Financing : cosa permette di fare

Le imprese possono porsi, nell'ambito del project financing come:
  1. committenti ed utilizzatori del prodotto/servizio che sarā l'output dell'investimento.

    Le imprese possono commissionare ad altre imprese la realizzazione e gestione di un investimento (impianto) su base project finance;
    si pensi al caso in cui alcune imprese si consorziano per acquistare energia elettrica da un impianto che sarà esclusivamente a loro dedicato, che chiedono di costruire e gestire ad un terzo, garantengli l'acquisto dell'energia prodotta;

  2. come realizzatori e gestori dell'investimento.

    Le imprese possono proporsi, singolarmente e/o in raggruppamento per la costruzione e gestione di una iniziativa che può consistere sia in un opera di interesse pubblico, che in un investimento industriale richiesto da altre imprese e/o genericamente dal mercato;
    si pensi al caso in cui le imprese si propongono come promotori verso enti pubblici oppure verso committenti privati rientrando in quest'ultimo caso nel ruolo di costruttori/gestori di cui sub a).

Per quanto concerne i settori di attivitā economica, premesso che operazioni di project financing possono essere impostate in utilities (acqua, gas) , energia, ambiente (tutto il ciclo dei rifiuti), sanitā, attivitā portuale turistica.

Per realizzare un'iniziativa (investimento) tramite il project financing, occorre prima di tutto verificare se ricorrono i presupposti per strutturare l'iniziativa come finanza di progetto.

In particolar modo occorre verificare:

  1. se l'investimento (impianto o opera di interesse pubblico) č per sua natura in grado di generare flussi di ricavi;

  2. se esiste una domanda di mercato nel bacino di utenza che giustifichi l'investimento

  3. se i flussi di ricavi attesi possano essere in qualche modo basati su contratti pluriennali con i clienti/utenti in modo da attenuare il rischio e rendere; flussi di ricavi futuri meno aleatori.
    Naturalmente l'importanza di tale condizione varia a seconda del settore e del tipo di prodotto/servizio offerto in vendita;

Verificati positivamente i punti suddetti, si avvia la fase di studio di fattibilità (relativamente al: mercato; ambiente; tecnologia; iter autorizzativi; aspetti legali) e di progettazione preliminare, durantete la quale si individuano le tecnologie e le soluzioni ingegneristiche per la realizzazione del progetto, si stimano i costi di investimento, i tempi di realizzazione e si definiscono le prime ipotesi di gestione dell'opera/impianto.

Successivamente si avvia la fase del financia/ advisory (da parte di Banche e altri consulenti) durante la quale si definisce il profilo di rischio dell'operazione al fine di renderla "bancabile" (finanziabile).

Si ricorda che condizioni fondamentali di "bancabilità", fra l'altro, di qualsiasi operazione di project financing sono le seguenti:

  1. disponibilità dei promotori a fornire la societā veicolo (SPV) di mezzi propri (equity o capitale di rischio) nella misura che risulterà necessaria a rendere possibile l'equilibrio economico e finanziario della gestione ed in particolare nella misura che permetta di riscontrare cash flow adeguati al servizio del debito (capitale e interessi);

  2. esperienza del costruttore e capacitā finanziaria dello stesso per il rilascio delle garanzie di performance;

  3. esperienza del gestore al fine di assicurare il regolare sviluppo dei ricavi del progetto ed il rimborso del servizio del debito.

Le principali verifiche (servizi) che vengono svolte dalla banca nella fase di advisory sono i seguenti:

  1. analisi degli aspetti tecnici (in collaborazione con i consulenti tecnici; parallelamente a questa fase il progetto si perfeziona per divenire definitivo);

  2. analisi degli aspetti normativi e legali (in collaborazione con consulenti legali);

  3. due diligence dei soggetti coinvolti nell'operazione;

  4. sviluppo delle ipotesi di allocazione dei rischi;

  5. redazione del business plan ed elaborazione delle analisi di sensitività;

  6. determinazione del fabbisogno finanziario e delle modalità di copertura ed identificazione del rapporto debt/equity;

  7. identificazione delle modalità di approvvigionamento del capitale di debito e di rischio.

Terminata l'attivitā di advising si inizia l'attivitā di arranging svolta sempre dalla banca e consistente nella:

  1. organizzazione e negoziazione dei termini del finanziamento (term sheet);

  2. organizzazione e negoziazione dei termini delle emissioni obbligazionarie (global coordination).

A questo punto si entra nella fase di lending sempre svolta o assistita dalla banca e consistente nella:

  1. erogazione di finanziamenti, anche ponte (bridge financing);

  2. sottoscrizione di finanziamenti (underwriting);

  3. erogazione di finanziamenti in pool;

  4. conferimento di capitale di rischio;

  5. perfezionamento delle garanzie;

  6. gestione tecnica dei rapporti con lo Special purpose vehicle: agency, tenuta della documentazione,monitoraggio dell'uso dei finanziamenti.



 

finanziamenti ict  |   legge 46/82  |  legge 297/99
  pia innovazione  |  finanziamenti europei   |  legge 488
 

Phiap Srl- Via Barsanti 17 - 47100 Forlì (FC) Email: info @ phiap.org
Tel. 0039 (0) 543 490370
Collabora con noi |  Scrivici |  Spedisci questa pagina |  Scambio link |  Contattarci